Viene annunciata la liquidazione dei contributi dei professionisti in occupazione simultanea

Di Dimitris Katsaganis

“Bloccato” il termine per la liquidazione e il versamento dei contributi dei lavoratori autonomi autonomi per l’anno 2021.

Secondo informazioni sicure dei funzionari competenti di e-EFKA, la liquidazione avverrà nell’ultima decade di novembre e subito dopo verranno pubblicati gli avvisi sui servizi elettronici della super-organizzazione assicurativa.

Le stesse fonti specificano che per i professionisti che hanno un saldo a debito, sarà possibile pagarlo in più di 6 rate, mentre se tale saldo diventasse esigibile, potrebbe essere incluso nella disposizione permanente di 24 rate (dopo la corrispondente fattura passata a fine del mese in corso).

Per quanto riguarda la 1° tranche di pagamento dei saldi debitori, essa dovrà essere pagata – secondo le stesse fonti – probabilmente entro la fine di dicembre 2022. Le stime delle autorità competenti indicano che per la maggior parte dei quasi 250.000 liberi professionisti assunti contemporaneamente, un zero o ne risulterà un saldo a credito. Cioè, o non dovranno nulla ai fondi, oppure i fondi dovranno restituire loro un certo importo e in una volta sola, come è successo l’anno scorso.

Si ricorda che, in base alla Legge sulle assicurazioni Vroutsis, a partire dal 1 gennaio 2020, i lavoratori dipendenti che sono anche lavoratori autonomi (es. hanno un “blocco”, sono associati a società, hanno una ditta individuale, ecc.) l’obbligo di versare i principali contributi assicurativi – sanitari, in quanto per il loro lavoro subordinato vengono versati contributi (da loro stessi e dai loro datori di lavoro) ai suddetti rami assicurativi che superano i 252 euro mensili.

Per l’assicurazione principale, se si sceglie un ramo assicurativo superiore al 2°, l’assicurato pagherà la differenza solo per il ramo pensionistico.

Per le assicurazioni complementari e l’assegno unico, viene corrisposto un contributo, nella categoria prescelta, purché non corrisponda un contributo corrispondente da parte del lavoro dipendente.

In caso di interruzione dell’attività subordinata, il contributo è corrisposto secondo la categoria assicurativa prescelta e l’intero contributo è a carico dell’assicurato.

In ogni caso, unitamente ai contributi assicurativi, non vengono riscossi i contributi per il settore disoccupazione nella misura di 10 euro e per gli operatori sanitari a favore della casa sanitaria nella misura di 2 euro solo se non viene corrisposto un contributo corrispondente da parte del lavoro dipendente .

La classificazione in una categoria assicurativa è obbligatoria. La selezione sarà vincolante per tutto l’anno. In caso di mancata presentazione della richiesta di cambio di categoria assicurativa, rimane attiva la categoria di classificazione dell’anno precedente.

Tale importo corrisponde alla 2a categoria di assicurazione per i lavoratori autonomi, secondo il regime in vigore dallo scorso anno.

Pertanto, il lavoratore dipendente che nel 2021 abbia versato, congiuntamente al proprio datore di lavoro, più di 252 euro/mese di contributi non è tenuto a versare alcun contributo dovuto alla parallela attività professionale – con il dipendente – a titolo gratuito.

Al contrario, chi, da lavoratore dipendente, nel 2021 ha versato mensilmente, con il proprio datore di lavoro, meno di 252 euro/mese dovrà pagare lui stesso la differenza che si crea tra i contributi versati per il lavoro dipendente e i 252 euro/mese.

Ad esempio, anche per il lavoro dipendente nel 2021 sono stati versati contributi (datore di lavoro e lavoro) per l’assicurazione principale e la malattia di 200 euro/mese. C’è quindi una differenza di 52 euro/mese tra i contributi versati per attività dipendente (200 euro/mese) e la 2a categoria assicurativa per i professionisti (252 euro/mese). Su base annua la differenza ammonta a 624 euro. Tale differenza costituisce un saldo a debito, che deve essere pagato dal coassicurato stesso.

Mariano Conti

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