Quali disoccupati di lunga durata hanno diritto all’indennità?

Leggi cosa c’è da sapere sull’indennità di disoccupazione di lunga durata dell’OAED. Chi ha diritto all’indennità e quali documenti giustificativi sono richiesti. Verifica se sei idoneo.

Sussidi OAED ai disoccupati di lunga durata, di età compresa tra 20 e 66 anni, con reddito familiare annuo (reale, esente o tassato in modo speciale) inferiore a 10.000 euro, che hanno presentato domanda entro il periodo di ammortamento di due (2) mesi dalla il termine dei 12 mesi di indennità ordinaria di disoccupazione. L’indennità mensile ammonta a 200 euro ed è corrisposta per un periodo non superiore a 12 mesi. Se il disoccupato di lungo periodo ha un figlio minorenne protetto, il suo reddito annuo massimo, necessario per percepire l’assegno, è maggiorato di 586,08 euro (per ogni figlio minorenne). Tale indennità è non incrementabile, personale e non trasferibile.

Quando riceve l’indennità il disoccupato?
Il disoccupato, per percepire l’indennità, deve, entro un periodo di grazia di due (2) mesi dal termine dell’indennità ordinaria di disoccupazione di 12 mesi (anche se percepita frazionatamente, c.e. con sospensioni e proroghe), presentare la domanda corrispondente presso il servizio OAED del suo luogo di residenza o della sua ultima borsa di studio. I regolarmente agevolati per prosecuzione in base all’art. 20 del nd 2961/54, che, alla scadenza dei dodici mesi residui di sussidio, non abbiano maturato una permanenza ininterrotta di 12 mesi nei registri dei disoccupati dell’OAED, può presentare la corrispondente domanda di indennità di disoccupazione di lunga durata, entro un periodo di ammortamento di due (2) mesi dal termine del soggiorno ininterrotto di 12 mesi.
Al momento della presentazione della domanda per l’indennità di disoccupazione di lunga durata, devono essere rimasti iscritti ininterrottamente nei registri dei disoccupati dell’OAED negli ultimi 12 mesi.

Quali sono i documenti giustificativi necessari?
– Richiesta del beneficiario al Servizio OAED del suo luogo di residenza o della sua ultima borsa di studio.
– Una copia autenticata della dichiarazione dei redditi per l’esercizio precedente l’esercizio, da qualsiasi autorità amministrativa o KEP, o una semplice fotocopia della dichiarazione di cui sopra, corredata della dichiarazione responsabile dell’articolo 8 della legge 1589/1986, in in cui l’interessato conferma l’esattezza delle informazioni ivi indicate o una stampa della suddetta bolla di accompagnamento emessa attraverso il sistema TAXISNET, senza ulteriori formalità o suo processo di convalida.
– Dichiarazione responsabile del beneficiario, allegata alla domanda corrispondente, in cui sono confermati i seguenti elementi:
a) di essere a conoscenza degli intervalli di tempo della sua presenza obbligatoria all’OAED.
b) di impegnarsi a comunicare al Dipartimento competente le ragioni della perdita della condizione di disoccupazione entro otto (8) giorni lavorativi e comunque entro la fine del mese di fruizione del sussidio.
c) di essere consapevole che dopo la revoca del motivo di sospensione e per proseguire l’assegno, deve presentarsi al competente Dipartimento dell’Agenzia entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di revoca del motivo di sospensione .
d) di essere tenuto a rispondere alle eventuali convocazioni dell’Ufficio competente per la sua comparizione personale entro il termine a lui assegnato.
e) di essere obbligato in caso di cambiamento di residenza o residenza, a dichiararlo al Servizio competente.
f) che tutti i documenti giustificativi presentati in fotocopia sono fotocopie esatte degli originali.
– Documento di identità valido (carta d’identità, passaporto, ecc.)
– Atto di stato civile recente per persone con figli minori.
– Documento ufficiale da cui si otterrà l’AMKA.
– La domanda corredata dei documenti giustificativi è presentata al KPA o al Servizio OAED del luogo di residenza del beneficiario, o della sua ultima borsa di studio, che decide in merito alla concessione o meno dell’indennità di disoccupazione di lunga durata.

Quando viene interrotto, sospeso o continuato il pagamento dell’indennità
Pagamento dell’indennità di disoccupazione di lunga durata:
È sospeso se il disoccupato:
A) esercita un’attività subordinata o autonoma
B) non accetta un lavoro offerto dall’OAED in relazione alle sue qualifiche e competenze formali
C) perde lo stato di disoccupazione per qualsiasi motivo
D) non si presenta al servizio competente dell’OAED durante il terzo mese di controllo per due trimestri consecutivi
E) compie 67 anni
È sospeso fintanto che il beneficiario è malato se la malattia risulta da un certificato rilasciato dall’organismo competente.
Durante la formazione professionale, il beneficiario non viene cancellato dal registro dei disoccupati dell’OAED.
Il periodo di formazione professionale non è computato come periodo di disoccupazione e l’indennità non è corrisposta durante tale periodo. La durata della formazione estende anche la durata del sussidio, fintanto che il tirocinante rimane disoccupato.
Il mantenimento del sussidio è possibile solo se, entro due mesi dalla cessazione del motivo di sospensione, il disoccupato presenta apposita domanda al servizio competente dell’OAED.
Se l’indennità viene interrotta, non può essere continuata.

Leggi anche:
Nuovi programmi OAED per l’assunzione dei disoccupati!

OAED – Turismo sociale: come candidarsi online

Mariano Conti

Creator. Hardcore music expert. Zombie scholar. Writer. Coffee expert. Pioneer of beer ".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *